Dal 1° luglio 2026 la scadenza è diventata realtà: il tachigrafo intelligente di seconda generazione entra ufficialmente nel mondo dei veicoli commerciali leggeri con massa superiore a 2,5 tonnellate. Ma a distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore, è già chiaro che il problema principale per molte aziende non è l’installazione del dispositivo, quanto la gestione quotidiana di flotte che alternano tratte nazionali, per le quali l’obbligo non si applica, e operazioni internazionali o di cabotaggio, per le quali invece si applica pienamente.
Chi rientra davvero nell’obbligo: i chiarimenti del MIT
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 9674 del 16 aprile 2026, ha messo ordine in un quadro normativo che rischiava di essere interpretato in modo troppo ampio. L’obbligo non riguarda tutti i furgoni oltre le 2,5 tonnellate, ma solo quelli impiegati in operazioni di trasporto merci internazionale o di cabotaggio. Restano esclusi i trasporti effettuati esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi sia in conto proprio.
C’è però una distinzione ulteriore da tenere presente. Per il trasporto internazionale in conto proprio, l’obbligo scatta soltanto quando la guida costituisce l’attività principale del conducente. Se il mezzo è condotto da un tecnico, un installatore o un commerciale che si sposta per ragioni diverse dalla consegna merci, il regime potrebbe non applicarsi. Non basta quindi guardare il libretto di circolazione o il peso del veicolo: occorre analizzare come quel mezzo viene effettivamente utilizzato, su quali tratte opera e quale ruolo svolge chi lo guida.
Il nodo del regime misto: quando lo stesso furgone fa tutto
La questione più delicata, e quella che impatta maggiormente le aziende con flotte numerose, riguarda i veicoli che non svolgono un’unica tipologia di attività. È il caso, molto comune nella logistica distributiva, di un furgone che durante la settimana effettua consegne locali su tratte nazionali e il venerdì attraversa il confine per una consegna in Francia o Slovenia. Fino a ieri quel mezzo veniva gestito con procedure snelle. Dal 1° luglio, quelle giornate di attività internazionale lo portano dentro il perimetro del Regolamento CE n. 561/2006, con tutti gli obblighi che ne derivano.
La circolare MIT chiarisce che gli obblighi si applicano al conducente solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o delle operazioni di cabotaggio. Per le tratte nazionali escluse, la registrazione delle attività può avvenire attraverso la funzione “out of scope”, cioè fuori dal campo di applicazione della normativa europea. In pratica il tachigrafo resta attivo, ma il conducente segnala che quell’attività non rientra nel regime regolamentato. Gestire correttamente questo passaggio, distinguendo in modo netto le giornate soggette da quelle esenti, è oggi uno dei compiti principali del fleet manager per i veicoli in regime misto.
I 56 giorni di registrazione e la continuità documentale
Un aspetto che non può essere sottovalutato riguarda la continuità delle registrazioni. La normativa prevede che il conducente debba essere in grado di esibire, durante un controllo su strada, le registrazioni relative al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti. Questo obbligo si applica anche quando il conducente alterna attività nazionali escluse dal regolamento e attività internazionali soggette all’obbligo.
Per le aziende che impiegano personale flessibile o che non hanno ancora strutturato un sistema di archiviazione e scarico dati, questo requisito può diventare un punto critico in sede di controllo. Le autorità di controllo non possono, di per sé, contestare la mancanza di dati relativi a giornate in cui il veicolo era escluso dall’obbligo, ma qualsiasi lacuna documentale nelle giornate soggette al regolamento può tradursi in contestazioni. La responsabilità di garantire la continuità delle registrazioni ricade interamente sull’impresa.
Formazione e organizzazione: il cambio che conta
Installare il dispositivo G2V2 è la condizione necessaria, ma non sufficiente. La circolare MIT richiama esplicitamente gli obblighi delle imprese in materia di organizzazione, formazione, istruzione e controllo dei conducenti, estendendoli ora anche ai veicoli commerciali leggeri quando operano in ambito internazionale o di cabotaggio. Il punto più delicato è che molti conducenti di furgoni non sono obbligati al possesso della Carta di Qualificazione del Conducente, e si trovano quindi a confrontarsi per la prima volta con una disciplina, quella del tachigrafo, che fino a ieri era prerogativa esclusiva dei camionisti.
Un percorso di formazione aziendale interno, anche breve, diventa quindi una misura di tutela concreta: uso corretto della carta tachigrafica, attivazione della funzione “out of scope” sulle tratte nazionali, gestione delle pause, registrazioni manuali in caso di anomalie del dispositivo e documentazione da esibire in caso di controllo su strada. Chi affronta questi temi in modo sistematico riduce significativamente il rischio di contestazioni, oltre a costruire una base documentale solida in caso di verifiche ispettive.
Preparare conducenti e aziende al nuovo obbligo
Il 1° luglio 2026 ha spostato il confine della normativa tachigrafica verso una platea di veicoli e aziende che fino a ieri ne erano escluse. La vera sfida per le imprese non è tuttavia tecnica, ma organizzativa: mappare la propria flotta, classificare correttamente le attività di ogni veicolo, gestire il regime misto con precisione e formare i conducenti a una disciplina che per molti di loro è completamente nuova.
In questo percorso, Maurelli Group affianca aziende, officine e operatori del settore attraverso la propria Divisione Tachigrafi VDO, con prodotti, supporto tecnico e percorsi formativi dedicati. Per approfondire i corsi disponibili e le modalità di partecipazione, è possibile consultare la sezione Formazione Tachigrafi VDO del sito Maurelli Group.
Fonte | Truck24 MIT – Circolare prot. n. 9674 del 16 aprile 2026
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