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Caldo eccessivo, come funziona davvero la CIG per autotrasporto e logistica

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Le ondate di calore che hanno investito l’Italia nelle ultime settimane hanno riportato al centro dell’attenzione gli strumenti di tutela per i lavoratori esposti alle alte temperature, autisti professionali e operatori di magazzino compresi. Il quadro normativo, tra Decreto-legge Infrastrutture-PNRR e prassi INPS consolidata, distingue però con attenzione i diversi regimi applicabili, ed è importante che le imprese del trasporto merci e della logistica sappiano muoversi correttamente tra le diverse causali disponibili.

Cosa prevede davvero il nuovo Decreto Infrastrutture-PNRR

Il Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 27 giugno, introduce per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 alcune deroghe rilevanti alla disciplina ordinaria della cassa integrazione in presenza di eventi climatici eccezionali. Le deroghe più significative, però, riguardano specificamente le imprese industriali e artigiane dell’edilizia, del settore lapideo e delle escavazioni: per questi comparti non si applica il limite massimo di 52 settimane di CIG nel biennio mobile, né la pausa obbligatoria di altre 52 settimane per le aziende che hanno già esaurito il proprio plafond.

Le aziende di autotrasporto e logistica non rientrano direttamente tra i beneficiari di queste specifiche deroghe, pensate per i cantieri legati al PNRR e per i settori storicamente più esposti al lavoro all’aperto in condizioni estreme. Questo non significa, tuttavia, che il comparto dei trasporti resti privo di tutele: la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali per caldo eccessivo è infatti garantita a tutte le imprese, indipendentemente dal settore, attraverso il regime ordinario della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria già consolidato dalla prassi INPS.

Le due causali utilizzabili dalle imprese di trasporto

Per gli autisti professionali e gli operatori della logistica, lo strumento di riferimento resta la CIGO con causale “evento meteo, temperature elevate”, utilizzabile quando le condizioni climatiche rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa. L’INPS ha chiarito che la soglia di riferimento è generalmente fissata a 35 gradi, ma la valutazione può tenere conto anche della temperatura percepita, considerando fattori come l’umidità, l’esposizione diretta al sole durante le operazioni di carico e scarico, o l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che aggravano la dispersione del calore corporeo.

Accanto a questa, esiste la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”, da utilizzare quando un’ordinanza regionale o comunale impone formalmente il fermo delle lavorazioni in determinate fasce orarie. Diverse Regioni, tra cui Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Sicilia, hanno esteso queste ordinanze anche ad attività di logistica di piazzale, deposito merci e consegne urbane, rendendo questa seconda causale particolarmente rilevante per le imprese che operano in quei territori specifici.

Entrambe le causali rientrano nella categoria degli eventi oggettivamente non evitabili, una qualificazione che comporta vantaggi concreti per le aziende richiedenti: non è necessario il requisito dei trenta giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti coinvolti, non è dovuto il contributo addizionale ordinariamente previsto per la CIGO, e l’informativa sindacale può essere fornita anche successivamente all’avvio della sospensione, anziché preventivamente come accade nelle procedure ordinarie.

Cosa devono documentare le imprese di autotrasporto

La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, corredata da una relazione tecnica che descriva in modo dettagliato le condizioni climatiche riscontrate, la tipologia di attività sospesa o ridotta e le ragioni che hanno reso necessaria l’interruzione. Per un’azienda di trasporto merci, questo significa documentare con precisione le fasce orarie interessate, i reparti o le mansioni coinvolte, ed eventualmente l’ordinanza regionale di riferimento se la sospensione è stata determinata da un provvedimento delle autorità locali.

Resta inoltre fondamentale, accanto alla gestione degli ammortizzatori sociali, il rispetto delle misure di prevenzione previste dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, che richiama l’organizzazione dei turni in modo da ridurre l’esposizione diretta al sole, la disponibilità di cabine climatizzate e di aree adeguate per le pause, e una programmazione delle attività di carico e scarico nelle ore meno calde della giornata, soprattutto nei piazzali e nelle aree prive di ventilazione adeguata.

Per le imprese di autotrasporto e logistica, l’estate 2026 conferma un quadro normativo che, pur non beneficiando delle deroghe più favorevoli riservate a edilizia e settore lapideo, garantisce comunque un accesso strutturato agli ammortizzatori sociali attraverso le causali ordinarie già consolidate dalla prassi INPS. La vera variabile da monitorare, più che il decreto nazionale, resta quindi il quadro delle ordinanze regionali, che cambiano da territorio a territorio e che possono ampliare in modo significativo le tutele disponibili per autisti e operatori logistici esposti al rischio caldo.

Fonte | Informazione fiscale consulentidellavoro.it

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