Quello del trasporto è un settore in caratterizzato da sempre una continua evoluzione. Nello specifico, proprio in questo ultimo periodo, si è assistito all’introduzione di alcune nuove normative sui tachigrafi, che impongono obblighi e scadenze cruciali per le imprese e tutti gli operatori che orbitano intorno all’autotrasporto.
Di recente, il Ministero dell’Interno ha emesso una serie di circolari esplicative che forniscono diversi chiarimenti riguardo alle nuove disposizioni.
In questo articolo, esploreremo le principali novità e forniremo alcuni chiarimenti riguardanti la gestione dei tachigrafi e le prossime scadenze, oltre a come le aziende di trasporto possano restare conformi alla normativa in vigore.
Modalità di Presentazione delle Registrazioni Tachigrafiche ai Funzionari di Controllo
Una delle principali modifiche introdotte dalla nuova normativa è l’aumento dei giorni controllabili sui tachigrafi, che è passata da 28 a 56 giorni, a partire dal 31 dicembre 2024, secondo quanto stabilito dal Reg.UE 1054/2020. Il Ministero dell’Interno, con la circolare n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 dello scorso 27 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti su come le registrazioni devono essere presentate qualora venisse richiesto degli organi di controllo.
In particolare, viene effettuato un distinguo con riferimento alle differenti tipologie di carte tachigrafiche:
- Le carte tachigrafiche rilasciate fino al 20 luglio 2023 (gen2v1) consentono di registrare attività per un periodo di 56 giorni, ma l’uso di alcune funzioni potrebbe comportare la sovrascrittura dei dati più recenti;
- Le carte rilasciate a partire dal 21 luglio 2023 (gen2v2), invece, sono dotate di una memoria maggiore, in grado di registrare tutte le attività dei 56 giorni precedenti senza problemi.
Nel caso in cui le carte più vecchie non possano memorizzare correttamente i dati, è consigliato effettuare la stampa dei registri giornalieri per evitare la perdita delle informazioni e per mostrare le attività svolte negli ultimi 56 giorni agli organi di controllo quando richiesto.
Proroga per l’Installazione dei Tachigrafi Intelligenti di Seconda Generazione
In un precedente articolo abbiamo già affrontato tutte le scadenze previste dal pacchetto Mobilità, che per la prima volta stabiliva l’obbligo di Retrofit per il trasporto internazionale. Tali scadenze ad oggi restano invariate:
- Entro il 31 dicembre 2024: obbligo di adeguamento per i veicoli immatricolati fino al 14 giugno 2019, dotati di tachigrafi analogici o digitali fino al modello DTCO 3.0, utilizzati per il trasporto internazionale.
- Entro il 18 agosto 2025: obbligo di aggiornamento per i veicoli immatricolati tra il 15 giugno 2019 e il 20 agosto 2023, equipaggiati con tachigrafi intelligenti DTCO 4.0 e che effettuano trasporti oltre confine.
- Dal 1° luglio 2026: obbligo di installazione del tachigrafo intelligente anche sui veicoli leggeri con peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto internazionale.
In relazione alla scadenza del 31 dicembre 2024 però, il Ministero degli Interni ha concordato una proroga che consente un periodo di apprendimento didattico di 2 mesi, a causa di ritardi che hanno interessato l’installazione dei dispositivi. Tale decisione è stata presa alla luce di una recente riunione a livello europeo, risalente allo scorso dicembre.
Questo significa che fino al 28 febbraio 2025 le forze di polizia si asterranno dal contestare la violazione della mancata installazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione agli operatori di bordo dei veicoli.
Tuttavia, dal 1° marzo 2025, chi non avrà provveduto al retrofit rischia multe che vanno dai 866 a 3.464 euro e la sospensione della patente fino a tre mesi.
Esenzioni dall’Uso del Tachigrafo per Alcune Tipologie di Veicoli
Un altro importante aspetto trattato nelle circolari riguarda le esenzioni dall’uso del tachigrafo per alcune categorie di veicoli, che include quelli adibiti al trasporto di denaro e valori, come specificato nell’art. 31 della legge 177/2024.
Obblighi di Formazione e Istruzione per i Conducenti
Una delle novità introdotte dalla legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha modificato l’art. 6 del Dlgs 144/2008, riguarda gli obblighi formativi per i conducenti dei veicoli sottoposti all’uso del tachigrafo. Le imprese di trasporto devono assicurarsi che i propri conducenti siano correttamente formati e istruiti in merito all’uso del tachigrafo, con la documentazione relativa disponibile durante i controlli. Qualora la documentazione non sia in formato cartaceo, essa può essere fornita anche tramite dispositivi elettronici, purché sia resa disponibile prima della conclusione del controllo.
Qualora il conducente non fosse munito di tale documentazione potrebbe incorrere in una sanzione, come previsto all’art 174 comma 14 del codice della strada.
Restare Conformi alle Nuove Normative: i nostri Corsi di Formazione VDO
Le modifiche introdotte dalle nuove normative sui tachigrafi investono diversi soggetti, operanti nel settore. In particolare, questa normativa richiede alle imprese di autotrasporto non solo di adeguarsi tecnicamente, ma anche di investire nella formazione continua dei propri conducenti.
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Fonte | Assotir.it