Otto produttori europei di rimorchi hanno fatto ricorso contro il Regolamento (UE) 2024/1610, che estende gli obblighi di riduzione delle emissioni di CO₂ anche ai rimorchi e semirimorchi delle categorie O3 e O4, pur non avendo emissioni dirette proprie. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale dell’Unione europea per motivi di irricevibilità, confermando così l’applicabilità della normativa: le aziende che producono rimorchi dovranno adeguarsi ai nuovi vincoli tecnici e sanzionatori.
Contesto normativo: che cos’è il Regolamento (UE) 2024/1610
Il Regolamento UE 2024/1610, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2024, modifica il Regolamento (UE) 2019/1242 e introduce livelli più stringenti per le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, estendendo gli obblighi anche ai rimorchi e semirimorchi.
In particolare, dal 1° luglio 2024, i costruttori devono rispettare obiettivi di emissione calcolati tramite lo strumento VECTO-Trailer, che simula il consumo energetico di un rimorchio trainato.
Il regolamento prevede per i semirimorchi una riduzione delle emissioni del 10 %, e per i rimorchi semplici del 7,5 %, rispetto a parametri di riferimento stabiliti.
Inoltre, è stata pubblicata una rettifica al regolamento 2024/1610 che interessa le tabelle relative agli obiettivi per rimorchi e semirimorchi, confermando le percentuali e adeguando la normativa agli allegati tecnici corretti.
I motivi del ricorso dei produttori
Le aziende coinvolte – tra cui Fliegl, Kögel, Krone, Langendorf, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller, System Trailers e Wecon – rappresentano insieme una quota rilevante del mercato europeo.
Essi contestavano alcuni principali punti:
- Libertà d’impresa violata: sostengono che imporre obiettivi a chi non emette direttamente CO₂ sia ingiustificato e fuori controllo del produttore.
- Diritto di proprietà: le sanzioni pecuniarie previste sarebbero sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito.
- Disparità di trattamento: rimorchi assimilati ai veicoli motorizzati, pur non avendo motore.
- Principio “chi inquina paga” violato e mancanza di tutela ambientale: le aziende sostengono che la normativa attribuisce responsabilità a chi non scarica emissioni proprio.
- Carenza di motivazione: il legislatore non avrebbe spiegato in modo adeguato il perché dell’estensione agli rimorchi.
Sentenza e motivazioni del Tribunale UE
L’azione legale riguardava la richiesta di annullamento parziale del Regolamento 2024/1610 da parte delle aziende ricorrenti, con sede in Germania e Austria.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso per irricevibilità, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. Ha motivato la decisione affermando che:
- Il regolamento è un atto legislativo di portata generale e non un atto indirizzato a soggetti specifici, quindi non è accessibile mediante ricorso diretto ai sensi dell’art. 263 TFUE.
- Le aziende non hanno dimostrato una condizione giuridica particolare rispetto ad altri produttori nel settore, né un danno individuale differenziato che giustifichi l’azione.
- Le sanzioni o l’impatto economico, per quanto rilevanti, non bastano da soli a fondare l’interesse individuale richiesto dallo Statuto del TFUE.
- Le ricorrenti sono state condannate a sostenere parte delle spese del procedimento in favore di Parlamento e Consiglio UE.
La decisione è stata confermata successivamente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza che rende definitiva l’irricevibilità del ricorso, ribadendo i limiti dell’azione diretta contro atti legislativi dell’Unione.

Impatti e criticità per il comparto rimorchi
La conferma della normativa lascia il settore dei rimorchi in una fase di transizione obbligata. Le imprese dovranno:
- Ripensare i progetti: investimenti in aerodinamica, materiali leggeri, assi sterzanti, supporti a bassa resistenza.
- Affrontare costi di adeguamento tecnologico, che i produttori denunciavano potenzialmente elevati, con possibili incrementi fino al 40 % del prezzo di acquisto stimati da alcuni ricorrenti.
- Fare i conti con il modello VECTO-Trailer: le simulazioni potrebbero non rispecchiare la realtà operativa (camion con carico variabile, percorsi complessi, condizioni reali).
- Competere in termini di innovazione: chi riuscirà a offrire rimorchi conformi a norme stringenti potrà guadagnare un vantaggio competitivo nei mercati europei.
Dal punto di vista politico e ambientale, la scelta del regolatore europeo è chiara: coinvolgere tutta la filiera del trasporto (non solo chi brucia carburante) nel percorso di decarbonizzazione, rendendo responsabili tutti gli elementi che incidono sul consumo energetico complessivo di un veicolo pesante trainato.
Fonte e immagini | Trasporti Italia – EUR-Lex1 – EUR-Lex2 – Trans.info – Informare – Corte di giustizia UE
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