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Tempi di guida e periodi di riposo nel trasporto su strada – Guida completa

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Cosa dice il Regolamento (CE) n. 561/2006

I tempi di guida e i periodi di riposo rappresentano uno degli aspetti centrali della normativa europea relativa al trasporto su strada. Le regole che disciplinano questi ambiti sono definite dal Regolamento (CE) n. 561/2006, che stabilisce limiti precisi con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, tutelare le condizioni di lavoro dei conducenti e garantire una concorrenza equa tra gli operatori.

In questa guida sono riepilogate le principali regole previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006, pensata per essere sempre consultabile e aggiornata.

A quali veicoli si applicano le regole sui tempi di guida e riposo?

Le regole sui tempi di guida e sui periodi di riposo si applicano alle seguenti categorie di veicoli, che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento e che sono soggetti all’obbligo del tachigrafo:

  • Trasporto di merci: il regolamento si applica al trasporto su strada di merci effettuato con veicoli (inclusi eventuali rimorchi o semirimorchi) con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.
  • Trasporto di passeggeri: si applica al trasporto su strada di persone effettuato con veicoli progettati o adattati per trasportare più di 9 persone, incluso il conducente.
  • Ambito geografico: le regole si applicano indipendentemente dal paese di immatricolazione del veicolo quando il trasporto su strada è effettuato:
    • all’interno dell’Unione Europea;
    • tra Stati membri dell’UE, Svizzera o Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE);

Estensione dell’ambito di applicazione dal 1° luglio 2026

A partire dal 1° luglio 2026, l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 viene esteso anche a una nuova categoria di veicoli.

Le regole sui tempi di guida, sulle pause e sui periodi di riposo, insieme al relativo obbligo di installazione del tachigrafo, si applicheranno infatti anche ai veicoli commerciali leggeri con massa complessiva compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate, inclusi eventuali rimorchi o semirimorchi utilizzati per:

  • trasporto merci transfrontaliero;
  • operazioni di cabotaggio, ossia trasporti effettuati da un’azienda di trasporto estera all’interno di un Paese in cui non ha una sede legale o una filiale.

Per queste tipologie di trasporto, i conducenti e le aziende dovranno quindi rispettare gli stessi obblighi già previsti per i veicoli soggetti al regolamento, inclusa la registrazione delle attività tramite tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Tempi massimi di guida: limiti giornalieri e settimanali

Il Regolamento stabilisce limiti chiari ai tempi di guida consentiti:

  • Tempo di guida ininterrotto: 4 ore e 30 minuti
  • Tempo di guida giornaliero: 9 ore
  • Tempo di guida settimanale: massimo 56 ore
  • Tempo di guida bisettimanale (complessivo su due settimane consecutive): massimo 90 ore

Il rispetto di questi limiti è obbligatorio e verificabile attraverso i dati registrati dal tachigrafo.

Pause durante la guida

Per evitare l’affaticamento del conducente, il Regolamento prevede due differenti opzioni di pause obbligatorie durante la guida:

  • ≥ 45 minuti di pausa senza interruzione, dopo un massimo di 4 ore e 30 minuti di guida continuativa
  • Pausa separata, suddivisa in:
    • Prima pausa ≥ 15 minuti;
    • Seconda pausa ≥  30 minuti al più tardi al termine delle 4 ore e 30 minuti di guida.

Le pause devono essere effettuate secondo le modalità previste per essere considerate valide ai fini del controllo

Periodi di riposo giornalieri

Il Regolamento distingue tra diverse tipologie di riposo giornaliero:

  • Riposo giornaliero regolare: 11 ore consecutive (o 12 se frazionato in 3+9 ore, con il primo periodo di almeno 3 ore) entro 24 ore dall’ inizio del turno di lavoro giornaliero
  • Riposo giornaliero ridotto: 9 ore consecutive

Non più di 3 riposi ridotti tra due riposi settimanali;

Periodi di riposo settimanali

Anche i riposi settimanali sono disciplinati in modo dettagliato:

  • Riposo settimanale regolare: 45 ore.
  • Riposo settimanale ridotto: Minimo 24 ore.

Le ore di riduzione (fino al raggiungimento delle 45 ore, esempio: riposo ridotto da 36 ore → recupero 9 ore) devono essere recuperate interamente, non è possibile frazionarle. Il recupero deve avvenire al massimo entro la terza settimana successiva, agganciato a un riposo minimo di 9 ore.

Il riposo settimanale dovrà iniziare al più tardi entro 6 periodi da 24 ore (144 ore) dall’inizio della settimana lavorativa.

Due riposi settimanali ridotti non si possono mai effettuare.

Controlli e sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006 può comportare:

  • sanzioni amministrative;
  • fermi del veicolo;
  • responsabilità a carico dell’azienda e del conducente.

Per questo motivo, una gestione corretta dei tempi di guida e dei riposi è un elemento strategico per la continuità operativa.

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