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Accise gasolio e HVO: domanda dal 1° ottobre

Camion in fase di rifornimento gasolio a distributoreImmagine generata con intelligenza artificialeImmagine generata con intelligenza artificiale

Dal 1° ottobre e fino al 2 novembre 2026 le imprese di autotrasporto possono chiedere il rimborso delle accise sul gasolio e sull’HVO consumati nel terzo trimestre dell’anno, da luglio a settembre. È la prima volta che la domanda viaggia con i tempi dimezzati: il silenzio assenso, fino a poco fa fissato a 60 giorni, scende ora a 30, portando prima nelle casse delle imprese un credito che hanno già anticipato al distributore.

Possono chiedere il rimborso le imprese con veicoli da almeno 7,5 tonnellate e classe Euro 5 o superiore, iscritte all’Albo autotrasportatori oppure con licenza per il conto proprio. I mezzi Euro 4 e più vecchi restano esclusi, come già negli anni passati: una soglia che premia chi ha già rinnovato il parco veicoli e che, trimestre dopo trimestre, continua a fare da incentivo indiretto a lasciare in garage i mezzi più datati. Dal 1° ottobre cambia anche la procedura per chi sceglie di utilizzare il credito in compensazione: in questo caso la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in forma telematica attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I.

Il meccanismo esiste da anni proprio per alleggerire il peso delle accise sul gasolio per autotrazione, una delle voci di costo più pesanti per chi gestisce una flotta, specialmente per le imprese più piccole che non possono contare su contratti di fornitura a condizioni agevolate come i grandi gruppi logistici. Per questo motivo la scadenza trimestrale non è un semplice adempimento fiscale, ma un appuntamento che pesa davvero sui margini di chi lavora nel trasporto merci su gomma.

Per molte piccole imprese del settore, abituate a fare i conti con una liquidità risicata, questo rimborso trimestrale è uno dei pochi strumenti concreti per ammortizzare l’impennata dei prezzi del gasolio quando capita, com’è successo più volte proprio nel trimestre appena chiuso. Compilarlo bene, allora, non è solo una formalità: significa rivedere prima quei soldi.

Il vero ostacolo: le aliquote cambiano in corsa

La parte più insidiosa della pratica è che l’importo del rimborso non è rimasto invariato per tutto il trimestre: per il gasolio tradizionale sono previste cinque diverse finestre temporali, con importi compresi tra circa 13 e 27 centesimi al litro. Per l’HVO sostenibile il valzer delle aliquote è stato ancora più fitto, con otto variazioni e importi compresi tra 130 e 214 euro ogni mille litri.

Il punto non è memorizzare ogni singola cifra, ma capire perché conta: se un’impresa attribuisce un rifornimento al periodo sbagliato, anche solo per qualche giorno di differenza, il conteggio del rimborso cambia e può determinare un calcolo errato del credito spettante. Il modo più semplice per evitarlo è tenere le fatture ordinate per data fin da subito, invece di mettersi a ricostruire tutto all’ultimo momento, a ridosso della scadenza di inizio novembre.

Gli errori che fanno perdere tempo e soldi

A parte la questione delle date, gli errori più comuni riguardano i documenti. Per i rifornimenti effettuati presso impianti stradali, la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo rifornito: un dato necessario ai fini del riconoscimento del beneficio sui relativi consumi. Chi si rifornisce da un deposito aziendale privato, invece che al distributore stradale, deve conservare il documento e-DAS con la data di arrivo del carburante.

Chi utilizza HVO deve fare un controllo in più: occorre verificare, attraverso le informazioni riportate in fattura, nell’e-DAS o nella documentazione commerciale del fornitore, se il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla normativa. In assenza di queste informazioni, l’Agenzia delle Dogane prevede specifiche modalità di imputazione dei consumi e differenti importi di rimborso a seconda del periodo. Va inoltre rispettato il limite massimo riconoscibile di un litro di carburante per ogni chilometro percorso: se i litri dichiarati risultano superiori ai chilometri, la dichiarazione non viene accettata.

Una volta presentata la dichiarazione, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6740. Con la riduzione del termine del silenzio-assenso da 60 a 30 giorni, le imprese possono quindi accedere più rapidamente alla compensazione del credito. Per chi gestisce la contabilità in proprio, senza l’appoggio di un consulente dedicato alle pratiche doganali, vale la pena verificare con calma ogni fattura prima di inviare la domanda, piuttosto che rischiare un rigetto che obbligherebbe a rifare tutto da capo, con ulteriore perdita di tempo rispetto al nuovo termine previsto per il silenzio-assenso. In un anno di prezzi del gasolio ballerini, curare questa pratica trimestrale resta uno dei modi più semplici e concreti per le imprese italiane di recuperare subito quello che hanno già speso, senza lasciare soldi sul tavolo per una distrazione evitabile.

Fonte | Uomini e Trasporti ANCE Alessandria

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Immagini a scopo illustrativo generate da algoritmo

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